Sez. L, Sentenza n. 10957 del 13/11/1990 (Rv. 469744 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESTAZIONI PECUNIARIE - ADEMPIMENTO - COMMUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA IN VAGLIA CAMBIARIO O ASSEGNO CIRCOLARE - INSUFFICIENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - PRESTAZIONI PECUNIARIE - ADEMPIMENTO - COMMUTAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA IN VAGLIA CAMBIARIO O ASSEGNO CIRCOLARE - INSUFFICIENZA.*
L'i.N.A.I.L., obbligato a corrispondere una prestazione assicurativa pecuniaria e facoltizzato ad avvalersi delle particolari modalità di Estinzione del mandato di pagamento previste dall'art. 22 del d.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696, non adempie esattamente la propria obbligazione (il cui luogo di adempimento va individuato, in deroga al precetto del terzo comma dello art. 1182 cod. civ., negli uffici di tesoreria dello ente previdenziale) con la pura e semplice commutazione della somma dovuta in vaglia cambiario o assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, avendo l'annotazione di commutazione apposta sul retro del mandato un rilievo puramente amministrativo e verificandosi invece la liberazione dell'ente debitore solo quando il creditore pervenga in possesso del titolo di credito emesso al suo ordine, atteso in particolare che una diversa interpretazione del citato art. 22 sarebbe in contrasto con la natura agevolativa della stessa norma, oltre che con i doveri di correttezza e diligenza imposti al debitore dagli artt. 1175 e 1176 cod. civ., e che l'articolo unico della legge n. 1575 del 1962 (sulla Estinzione dei debiti dello stato mediante commutazione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della banca d'Italia) non è applicabile - nonostante il rinvio contenuto nell'art. 77 del suddetto d.P.R. - ad enti pubblici diversi dallo stato, avendo carattere eccezionale in deroga ai principi generali (art. 1197 cod. civ.) in materia di adempimento delle obbligazioni. (V 3945/89, mass n 463778; (Conf 1682/90, mass n 465649).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1287, Legge 23/10/1962 num. 1575, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 30, Legge 05/08/1978 num. 468 art. 25 CORTE COST., DPR 18/12/1979 num. 696 art. 22, DPR 18/12/1979 num. 696 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)