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Sez. L, Sentenza n. 746 del 08/02/1982 (Rv. 418564 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLE UNITÀ PRODUTTIVE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTIVO INIZIO DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DELL'AVENTE CAUSA O PERMANENZA DELLA MEDESIMA ATTIVITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418564-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLE UNITÀ PRODUTTIVE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTIVO INIZIO DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DELL'AVENTE CAUSA O PERMANENZA DELLA MEDESIMA ATTIVITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La fattispecie prevista dall'art. 2112 cod. civ. si realizza anche in caso di trasferimento di singole unità produttive dotate di un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, pur con la necessità di successiva integrazione ad opera del cessionario, allo Esercizio dell'impresa; né richiede, quale elemento costitutivo, l'effettivo inizio dell'attività produttiva da parte dell'avente causa o, addirittura, la permanenza immutata della specifica e identica attività svolta anteriormente alla vicenda traslativa. (Conf 6162/81, mass n 416942).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)