Sez. L, Sentenza n. 6162 del 20/11/1981 (Rv. 416942 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - TRASFERIMENTO DI SINGOLE UNITÀ PRODUTTIVE - INCLUSIONE - EFFETTIVO INIZIO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA AD OPERA DELL'AVENTE CAUSA E PERMANENZA DELLA MEDESIMA ATTIVITÀ SVOLTA ANTERIORMENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - TRASFERIMENTO DI SINGOLE UNITÀ PRODUTTIVE - INCLUSIONE - EFFETTIVO INIZIO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA AD OPERA DELL'AVENTE CAUSA E PERMANENZA DELLA MEDESIMA ATTIVITÀ SVOLTA ANTERIORMENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La fattispecie prevista dall'art. 2112 cod. civ. si realizza anche in caso di trasferimento di singole unità produttive dotate di un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, pur con la necessità di successiva integrazione ad opera del cessionario, all'Esercizio dell'impresa; né richiede, quale elemento costitutivo, l'effettivo inizio dell'attività produttiva da parte dell'avente causa o, addirittura, la permanenza immutata della specifica e identica attività svolta anteriormente alla vicenda traslativa. (V 5075/80, mass n 408928; (V 3901/78, mass n 393498; (V 2041/78, mass n 391400; (3861/77, mass n 387539; (V 3514/75, mass n 377693).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)