Sez. 6, Sentenza n. 1500 del 24/06/1969 Ud. (dep. 27/08/1969) Rv. 112673 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO -CRITERIO SOGGETTIVO - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO -CRITERIO SOGGETTIVO - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante, di cui all'art 62 n 4 cod pen, l'entita del danno deve essere valutata innanzi tutto in riferimento alla consistenza ed al valore della cosa, mentre il criterio soggettivo, che riguarda le condizioni economiche della persona offesa, ha carattere sussidiario. (V 109963, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)