Sez. 5 - , Sentenza n. 5641 del 02/03/2020 (Rv. 657397 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione - Art. 13-decies d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 - Natura più favorevole - Fondamento - Applicabilità alle rateizzazione in corso - Efficacia retroattiva rispetto ai diritti quesiti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di accertamento con adesione, l'art. 13-decies del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 - norma più favorevole per il contribuente, avendo eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia fideiussoria commisurata al totale delle somme dovute - si applica alle rateizzazioni in corso al momento della sua entrata in vigore, ma non ha efficacia retroattiva rispetto ai diritti quesiti che, per legge, debbano essere rateizzati in più anni, atteso che la prestazione della garanzia per la rateizzazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie adesiva e non semplice modalità esecutiva della prestazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha respinto il ricorso del contribuente fondato anche sull'applicazione della suindicata norma relativamente ad una rateizzazione del debito subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria avente fonte nella volontà delle parti).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 decies CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)