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Sez. 5, Sentenza n. 5403 del 04/04/2012 (Rv. 621891 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imprese bancarie - Svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio - Deducibilità frazionata per effetto dell'art. 7 d.lgs. n. 446 del 1997 nel testo antecedente la modifica disposta dall'art. 2 del d.l. n. 168 del 2004 - Esclusione della deducibilità della svalutazione dei crediti per effetto dell'art. 2 del d.l. n. 168 del 2004 - Svalutazioni di crediti operate in epoca antecedente alla modifica disposta dall'art. 2 del d.l. n. 168 del 2004 - Deducibilità delle frazioni di credito residue - Ammissibilità - Fondamento - Applicazione del canone interpretativo di cui all'art. 3 della legge n. 212 del 2000.
Stato
decisa il 2012-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621891-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dall'art. 71, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (poi divenuto art. 106, comma terzo, del medesimo d.P.R.) per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106, comma terzo, citato, per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l'indeducibilità ai fini dell'IRAP, introdotta dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, a partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (cd. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, ed oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata; né è giustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva, in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/07/2004 num. 168 art. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/2004 num. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)