Sez. 1, Sentenza n. 12133 del 13/11/1991 (Rv. 474620 - 01)
Avvocatura dello Stato - Difesa degli impiegati pubblici | "Jus postulandi" degli avvocati dello Stato - Sussistenza - Fondamento - Rappresentanza e difesa in giudizio degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti di cui all' art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 - Condizioni di legittimità ex art. 44 stesso R.D. - Sussistenza - Prova - Necessità - Esclusione.
Avvocatura dello Stato - Difesa degli impiegati pubblici
Lo "Jus postulandi" degli avvocati dello Stato deriva direttamente dalla legge e, quindi, non richiede il conferimento di un mandato "ad litem", anche nel caso di rappresentanza e difesa in giudizio degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti di cui all'art. 43 del R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933, ai sensi dell'art. 44 dello stesso R.D., con la conseguenza che l'avvocatura erariale può assumere la difesa dei suindicati soggetti senza dovere dimostrare in alcun modo la sussistenza delle condizioni di legittimità imposte dalla norma da ultima richiamata (richiesta dell'ente e parere favorevole dell'Avvocato Generale), che costituiscono atti interni relativi al conferimento dell'incarico, che non riguardano i terzi, i quali non hanno, quindi, alcuna legittimazione a dedurne la mancanza, dal momento che questa non incide sullo "jus postulandi".
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)