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Sez. U, Sentenza n. 12751 del 17/12/1997 (Rv. 510982 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite civili contro la sentenza del Consiglio Superiore della Magistratura - Legittimazione del Ministro - Titolare "ad interim" - Inclusione - Intermediazione del Procuratore Generale - Esclusione - Rappresentanza e difesa dell'Avvocatura Generale - Ammissibilità - Mandato alle liti - Prova dell'investitura per lo specifica controversia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510982-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In base al chiaro tenore letterale dell'art. 60 del d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, la facoltà del Ministro di Grazia e Giustizia (e quindi anche del titolare "ad interim" di tale dicastero) di proporre ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione contro le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - diversamente da quella di promuovere l'azione disciplinare (per cui è richiesto il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) - è direttamente esercitabile dal Ministro, che quindi si può avvalere della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato secondo le relative disposizioni generali, senza necessità di conferimento di un mandato "ad litem" e con esclusione della legittimazione delle controparti a dedurre la mancanza dell'atto interno attinente all'investitura specifica in ordine alla trattazione della controversia.

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. 20/10/1933 num. 1611 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)