Sez. U, Sentenza n. 2747 del 23/12/1970 (Rv. 349221 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE SULLA PROGRESSIONE DI CARRIERA - DISTINZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE SULLA PROGRESSIONE DI CARRIERA - DISTINZIONE.*
Fra le controversie relative ai rapporti di lavoro con gli enti pubblici economici, di Competenza del giudice ordinario, rientrano quelle relative alla progressione in carriera degli impiegati e funzionari, regolata rigorosamente dal regolamento degli enti stessi, sicche in relazione ad essa si configurano posizioni di diritto soggettivo o, riguardo a promozioni su giudizio di promovibilita non sindacabile, di mero interesse, giuridicamente non tutelabile. In tale materia non sussiste, quindi, giurisdizione del giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)