Sez. U, Sentenza n. 3278 del 26/10/1972 (Rv. 361098 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI NAPOLI - PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI DIPENDENTI - DELIBERAZIONE DI PROMOZIONE DI UN NUMERO DI FUNZIONARI INFERIORE AI PROMOVIBILI - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO - ECCESSO DI POTERE - SINDACATO DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI NAPOLI - PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI DIPENDENTI - DELIBERAZIONE DI PROMOZIONE DI UN NUMERO DI FUNZIONARI INFERIORE AI PROMOVIBILI - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO - ECCESSO DI POTERE - SINDACATO DELL'AGO.*
La deliberazione del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli - ente pubblico economico - di promuovere, in relazione alle esigenze attuali di servizio, un numero di funzionari inferiore a quello dei promovibili, non coinvolge l'Esercizio del potere discrezionale di organizzazione in senso limitativo del ruolo organico, ma soltanto il potere eventualmente spettante in Sede di promovibilita degli aspiranti. E, poiche le controversie, relative alla progressione in carriera degli impiegati e funzionari, ineriscono a posizioni che si configurano o di diritto soggettivo o (in ipotesi di promozioni su giudizio di promovibilita, non sindacabile) di mero interesse, giuridicamente non tutelabile, le relative questioni vanno conosciute dal giudice ordinario. L'eventuale eccesso di potere nella concreta valutazione delle esigenze attuali di servizio e apprezzabile, come vizio di legittimita del relativo provvedimento, direttamente dal giudice ordinario. (V 2747'70, mass n 349221).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)