Sez. L, Sentenza n. 3306 del 03/07/1978 (Rv. 392733 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER MOTIVI DISCIPLINARI - ASSOGGETTAMENTO ALLA NORMATIVA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - FORMALITA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA - LIMITI - INCLUSIONE DEL LICENZIAMENTO IN TRONCO TRA LE MISURE DISCIPLINARI PREVISTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER MOTIVI DISCIPLINARI - ASSOGGETTAMENTO ALLA NORMATIVA DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - FORMALITA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA - LIMITI - INCLUSIONE DEL LICENZIAMENTO IN TRONCO TRA LE MISURE DISCIPLINARI PREVISTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - INSUFFICIENZA.*
Le formalita per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art 7 dello statuto dei lavoratori non sono applicabili al licenziamento in tronco per motivi disciplinari, il quale rimane assoggettato alla normativa della legge n 604 del 1966, salvo che la contrattazione collettiva non abbia stabilito l'applicabilita dell'art 7 predetto anche ai licenziamenti disciplinari: a tal fine, peraltro, non e sufficiente che il contratto collettivo si limiti ad annoverare il licenziamento in tronco tra le misure disciplinari, senza apportare alcuna modifica alla relativa disciplina legale, ma occorre la espressa previsione di una particolare procedura garantista della legittimita del licenziamento. (Conf 3799/77, mass n 387469).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)