Sez. 3, Sentenza n. 3433 del 23/10/1968 (Rv. 336537 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA)IN GENERE - AZIONE DEL CREDITORE CONTRO IL SOLO FIDEIUSSORE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA)IN GENERE - AZIONE DEL CREDITORE CONTRO IL SOLO FIDEIUSSORE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE.*
A norma dell'art. 1957 cod. civ., ove non sia stato convenuto il beneficio di escussione, il fideiussore rimane obbligato non solo nel caso che entro i termini stabiliti nell'articolo stesso il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale, ma anche nel caso in cui il creditore, abbia, entro i predetti termini, agito in giudizio contro il solo fideiussore, onde ottenere l'adempimento dell'obbligazione garantita. (V. 182-65 482-61 334-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)