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Sez. 3, Sentenza n. 3433 del 23/10/1968 (Rv. 336537 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA)IN GENERE - AZIONE DEL CREDITORE CONTRO IL SOLO FIDEIUSSORE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE.*
Stato
decisa il 1968-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336537-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA)IN GENERE - AZIONE DEL CREDITORE CONTRO IL SOLO FIDEIUSSORE - PERSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE.*

A norma dell'art. 1957 cod. civ., ove non sia stato convenuto il beneficio di escussione, il fideiussore rimane obbligato non solo nel caso che entro i termini stabiliti nell'articolo stesso il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale, ma anche nel caso in cui il creditore, abbia, entro i predetti termini, agito in giudizio contro il solo fideiussore, onde ottenere l'adempimento dell'obbligazione garantita. (V. 182-65 482-61 334-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)