Sez. 3, Sentenza n. 1851 del 26/06/1973 (Rv. 364862 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - MANCATA STIPULAZIONE DEL BENEFICIO DI ESCUSSIONE - OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE - PERMANENZA - CONDIZIONI - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PRESUPPOSTI.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - MANCATA STIPULAZIONE DEL BENEFICIO DI ESCUSSIONE - OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE - PERMANENZA - CONDIZIONI - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE - PRESUPPOSTI.*
Nella fideiussione nella quale non sia stato convenuto il beneficio della escussione, il fideiussore rimane obbligato non solo nel caso che entro i termini stabiliti nell'art 1957 cod civ il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale, ma anche nel caso in cui il creditore abbia, entro i termini predetti, agito in giudizio contro il solo fideiussore onde ottenere l'adempimento dell'obbligazione garantita. Pertanto, solo nell'ipotesi in cui entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale il creditore non abbia proposto le sue istanze ne contro il debitore principale ne contro il fideiussore l'Obbligo di quest'ultimo si estingue; rimanendo, in tal caso, al creditore unicamente l'Azione contro il debitore principale, che si prescrivera nel termine normale specifico per essa. (V 3433/68, mass n 336537).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)