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Sez. 3, Sentenza n. 6285 del 22/11/1982 (Rv. 423942 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - DEDUCIBILITÀ COME AUTONOMO MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423942-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - DEDUCIBILITÀ COME AUTONOMO MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Seppure la questione di legittimità costituzionale di una norma, atteso il suo carattere strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può essere oggetto di autonoma istanza e, quindi, non è prospettabile come autonomo motivo di ricorso per Cassazione, tuttavia la questione stessa ha carattere strumentale - ed il relativo motivo di impugnazione è ammissibile - quando la decisione impugnata non può essere rimossa che attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, sicché attraverso l'eccezione di illegittimità costituzionale e la conseguente eliminazione della norma denunciata, si tenda, in effetti, ad ottenere una decisione più favorevole di quella impugnata. (Conf 3055/81, mass n 413616).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)