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Sez. 1, Sentenza n. 3055 del 09/05/1981 (Rv. 413616 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA - DEDUZIONE COME MOTIVO AUTONOMO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413616-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA - DEDUZIONE COME MOTIVO AUTONOMO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

La questione di legittimita costituzionale di una norma, atteso il suo carattere strumentale rispetto alla domanda che implichi la applicazione della norma medesima, non puo essere oggetto di autonoma istanza e, quindi, non e prospettabile come autonomo motivo di ricorso per Cassazione. Tuttavia, la proposizione della questione di costituzionalita ha carattere strumentale, ed il relativo motivo di impugnazione e ammissibile, quando la decisione impugnata non puo essere rimossa che attraverso la declaratoria di illegittimita costituzionale della norma, sicche attraverso l'eccezione di illegittimita costituzionale e la conseguente eliminazione della norma denunciata, si tenda in effetti ad ottenere una decisione piu favorevole di quella impugnata. (Conf 5822/80, mass n 409646; (Conf 4791/80, mass n 408614; (Conf 5478/77, mass n 389131).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)