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Sez. U, Sentenza n. 523 del 06/02/1978 (Rv. 389830 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - CONTROVERSIE TRA PRIVATI PER LA VIOLAZIONE DI NORME DI EDILIZIA - NATURA DELLE NORME VIOLATE - ACCERTAMENTO SULLA INCLUSIONE DI ESSE TRA QUELLE INTEGRATIVE DEL COD CIV - RILEVANZA - ESTENSIONE - AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389830-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD CIV - CONTROVERSIE TRA PRIVATI PER LA VIOLAZIONE DI NORME DI EDILIZIA - NATURA DELLE NORME VIOLATE - ACCERTAMENTO SULLA INCLUSIONE DI ESSE TRA QUELLE INTEGRATIVE DEL COD CIV - RILEVANZA - ESTENSIONE - AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Nella controversia fra privati proprietari di fondi finitimi, per la violazione di norme edilizie, l'accertare se tali norme siano o meno integrative di quelle del codice civile sulle distanze legali spiega rilievo solo al fine della individuazione della sanzione applicabile (riduzione in pristino o risarcimento del danno), e, quindi, del merito della causa, anche sotto il profilo dell'eventuale infondatezza od improponibilita della domanda rivolta a conseguire una sanzione non congrua rispetto alla violazione dedotta, ma non anche al fine della giurisdizione, la quale spetta in entrambe le ipotesi al giudice ordinario, vertendosi in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo. (V 362/77, mass n 383904).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)