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Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010 Cc. (dep. 14/07/2010) Rv. 247867 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Giudice della riparazione - Fatti emersi in sede penale - "rivalutazione" - Potere - Sussistenza - Finalità.
Stato
decisa il 2010-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247867-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

Il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione.(Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha annullato con rinvio per dare modo di valutare se la condotta del ricorrente, accertata in sede penale e consistente nella presenza in un rifugio di latitanti, potesse essere connotata da colpa grave e quindi impedire la concessione dell'equo indennizzo per la detenzione cautelare sofferta in riferimento al reato di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, da cui poi il ricorrente era stato assolto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)