Sez. 4, Sentenza n. 2083 del 24/06/1998 Cc. (dep. 08/09/1998) Rv. 212114 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Contributo causale dell'imputato - Può consistere negli stessi comportamenti contestati in sede penale e non costituenti prova del reato - Diversa valutazione da parte del giudice della riparazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
Per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che nell'ambito del procedimento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi. (Fattispecie in cui la condotta di un medico odontoiatra che aveva tenuto contatti con ambienti mafiosi, offrendo consapevolmente e spontaneamente le proprie prestazioni, è stata ritenuta contributo causale della custodia cautelare, pur non essendo stata ritenuta prova sufficiente della responsabilità penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)