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Sez. 1, Sentenza n. 12839 del 01/12/1992 (Rv. 479837 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Conclusioni nuove | Ammissibilità - Condizioni - Divieto ex art. 395 cod. proc. civ. - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 1992-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479837-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Conclusioni nuove

La cassazione della sentenza per difetto di motivazione, mentre impone al giudice di rinvio di non ripetere il vizio già censurato, non esclude che, se, all'esito di ulteriori indagini ritualmente disposte, risultino acquisiti al processo nuovi elementi di valutazione, le parti possono adeguarvi le proprie conclusioni, anche finali o di merito, ancorché non coincidenti con quelle prese in precedenza, dato che il divieto di cui all'art. 394 cod. proc. civ. postula l'esaustività dell'istruttoria della causa nelle precorse fasi processuali, talché, quando cada tale presupposto e si renda perciò necessario l'espletamento di indagini suppletive, l'ammissibilità dello "jus variandi" costituisce il naturale risvolto delle nuove acquisizioni e della loro necessità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)