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Sez. 3, Sentenza n. 3073 del 16/03/1995 (Rv. 491208 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Obbligo del rispetto del principio di diritto - Attuazione - Limiti - "Jus superveniens" e sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Cassazione per vizi di motivazione - Diversa valutazione dei fatti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491208-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

Nei casi di cassazione per "error in judicando in jus" (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto indicato (art. 384 cod. proc. civ.) e, nell'applicarlo, deve attenersi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, fatta eccezione dei fatti meramente ipotetici, ma comprese le questioni che avrebbero potuto essere prospettate o rilevate d'ufficio dalla Cassazione, mentre può sottrarsi al vincolo del principio di diritto solo nei casi di "jus superveniens" (che consente nuove attività assertive e probatorie e, in definitiva, nuove conclusioni) e di dichiarazione sopravvenuta di illegittimità costituzionale della norma sulla quale il principio si fonda. Nei casi di cassazione per i motivi di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il giudice del rinvio - pure vincolato al principio di diritto implicitamente enunciato circa i punti già ritenuti decisivi o non correttamente motivati ed il giudizio di ammissibilità delle prove - è sostanzialmente soggetto al solo limite di non incorrere nello stesso errore logico della sentenza cassata; pertanto, egli può riesaminare i fatti già considerati, ai fini di una diversa rivalutazione, nel rispetto dei limiti del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)