Sez. 3, Sentenza n. 6095 del 22/05/2013 Ud. (dep. 10/02/2014) Rv. 258825 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - PROVE ASSUNTE - UTILIZZABILITÀ NEL DIBATTIMENTO | Minore vittima di abusi sessuali - Esame nelle forme dell'incidente probatorio - Maggiore età raggiunta nelle more del processo - Richiesta di ripetizione dell'esame in dibattimento - Ammissibilità - Limiti.
INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - PROVE ASSUNTE - UTILIZZABILITÀ NEL DIBATTIMENTO
In materia di reati sessuali in danno di minori, non si applica la disposizione di cui al comma primo bis dell'art. 190-bis cod. proc. pen. quando è richiesta la ripetizione in dibattimento dell'esame della persona offesa, già sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione delle disposizioni generali di cui all'art.190 cod. proc. pen., il riascolto è comunque inammissibile per manifesta superfluità della prova quando le circostanze dedotte nella richiesta di esame coincidono con quelle oggetto della precedente escussione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 403 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)