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Sez. 1, Sentenza n. 23271 del 27/10/2006 (Rv. 593453 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Concordato preventivo - Decreti del giudice delegato in ordine all'esecuzione del concordato - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Controversie sui crediti - Giudizio di cognizione ordinaria - Necessità - Preclusioni - Insussistenza.
Stato
decisa il 2006-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593453-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

È inammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il giudice delegato, durante l'esecuzione del concordato preventivo, impartisce direttive generali per una corretta gestione della procedura nella fase liquidatoria, in quanto inidoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti; infatti, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti dei singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato danno luogo a controversie del tutto sottratte al potere decisionale degli organi fallimentari, mentre invece costituiscono materia di ordinario giudizio di cognizione, nessuna preclusione operando nè la sentenza di concordato nè - i successivi provvedimenti emessi nel corso della procedura per assicurarne il corretto svolgimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 130, Legge Falliment. art. 136, Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 185, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)