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Sez. 1, Sentenza n. 16598 del 18/06/2008 (Rv. 604021 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Ordine di accantonamento finale delle somme spettanti ai creditori irreperibili - Richiesta del debitore di restituzione di tali somme - Rigetto - Decreto del tribunale in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Ordinario giudizio di cognizione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604021-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO

Una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art.111 Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato che ha rigettato la domanda di restituzione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili, proposta dalla società debitrice sull'assunto dell'avvenuta prescrizione dei crediti, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 117, Legge Falliment. art. 136, Legge Falliment. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)