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Sez. L, Sentenza n. 2835 del 05/04/1990 (Rv. 466443 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE EX ART. 36 COST. - CRITERI - RIFERIMENTO AI PARAMETRI RINVENIBILI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO AD ALTRI REDDITI DEL LAVORATORE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466443-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE EX ART. 36 COST. - CRITERI - RIFERIMENTO AI PARAMETRI RINVENIBILI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIFERIMENTO AD ALTRI REDDITI DEL LAVORATORE - DIVIETO.*

Ai fini della Determinazione della retribuzione secondo i criteri indicati dall'art. 36 cost. (il quale esige che essa sia proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa), il giudice non è tenuto ad avvalersi dei parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva, potendo fondare la sua pronuncia sulla natura e sulle caratteristiche dell'attività svolta, sulle nozioni di comune esperienza e, in difetto di ogni altro utile elemento, anche su criteri equitativi, fermo peraltro l'Obbligo di valutare la detta sufficienza con riguardo unicamente all'importo della retribuzione stessa e non anche ad altri redditi dei quali il lavoratore sia eventualmente provvisto, la cui considerazione, non consentita dal precetto costituzionale, finirebbe per determinare un'assurda disparità di trattamento per eguali prestazioni lavorative in funzione della diversa condizione patrimoniale dei soggetti che le rendono. (V 4787/86, mass n 447490; (V 1034/85, mass n 439182).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)