Sez. 1, Sentenza n. 1185 del 14/04/1969 (Rv. 339778 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - IN GENERE - FORMALITA RELATIVE ALLA DEDUZIONE E ALL'ESCUSSIONE DEI TESTI - INOSSERVANZA - RINUNZIA ESPLICITA O IMPLICITA A DOLERSENE - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - IN GENERE - FORMALITA RELATIVE ALLA DEDUZIONE E ALL'ESCUSSIONE DEI TESTI - INOSSERVANZA - RINUNZIA ESPLICITA O IMPLICITA A DOLERSENE - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Le formalita relative alla deduzione ed alla escussione dei testi non attengono a ragioni di ordine pubblico e sono di carattere dispositivo, onde la parte, che esplicitamente o implicitamente con il proprio contegno processuale, ha rinunziato a dolersi della eventuale inosservanza delle predette formalita, non puo successivamente elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione avverso la sentenza. (V.408-68, massima n.331406 2921-66 massima n.325515).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 251 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 252, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)