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Sez. 1, Sentenza n. 11386 del 11/10/1999 (Rv. 530582 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - GIURAMENTO | Prestazione - Omissione - Nullità della prova - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530582-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - GIURAMENTO

La mancata prestazione del giuramento prescritto dall'art. 251 cod. proc. Civ. non comporta, in difetto di una espressa comminatoria di legge, la nullità della prova testimoniale, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l'atto raggiunga lo scopo cui è destinato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)