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Sez. 2, Sentenza n. 14598 del 09/11/2000 (Rv. 541545 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Obblighi dell'appaltatore - Comunicazioni al committente di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541545-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE

L'appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti (Nella specie la responsabilità dell'appaltatore era stata fondata sul rilievo che essendo egli tenuto a fornire un'opera eseguita a regola d'arte, non già ad eseguire supinamente le istruzioni del committente, era tenuto ad avvertire quest'ultimo della inidoneità dello spessore di calcestruzzo, scelto dal committente medesimo, con il quale si doveva effettuare la pavimentazione di un immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)