Sez. 3, Sentenza n. 1635 del 23/06/1964 (Rv. 302351 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTA DEL PROPRIETARIO - PROVA - CONTENUTO - INTERRUZIONE DEL CIRCUITO ELETTRICO ED ASPORTAZIONE DELLA CHIAVE - SUFFICIENZA*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTA DEL PROPRIETARIO - PROVA - CONTENUTO - INTERRUZIONE DEL CIRCUITO ELETTRICO ED ASPORTAZIONE DELLA CHIAVE - SUFFICIENZA*
In tema di danni da circolazione stradale ed in relazione alla responsabilita del proprietario del veicolo, sancita dal terzo comma dello art. 2054 cod. civ., deve ritenersi che, per vincere la presunzione posta a carico del proprietario stesso dalla norma indicata, non e sufficiente la prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza la volonta del medesimo, cioe a sua insaputa e contro un suo presunto dissenso ('invito dominĂ²), esprimendo tale concetto soltanto una condotta passiva, ed e, invece, necessaria la prova di avere operato positivamente ed attivamente, con un'attivita estrinseca e concreta (prohibente dominĂ²), consistente nell'adozione di accorgimenti e misure dirette a vietare ed impedire che, nonostante l'espresso divieto, i terzi possano usare il veicolo. Tuttavia, la presunzione stabilita dalla legge, a carico del proprietario, non puo concepirsi nel senso che questi debba fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare che la circolazione avvenisse, dovendosi anzi ritenere che l'adozione, da parte del proprietario, di un comportamento ostativo e di mezzi idonei ad impedire la circolazione, deve essere valutata, ai fini dell'esonero da responsabilita, con riferimento ad un criterio di comune prudenza, di normale ed ordinaria diligenza, senza che sia necessario un riferimento a misure eccezionali. Pertanto, al detto fine, deve considerarsi sufficiente che il proprietario abbia manifestata la sua volonta contraria alla circolazione, mediante la interruzione del circuito elettrico di accensione e la asportazione della relativa chiavetta. (Cfr 1515/62; 552/60; 1838/56; 591/50; 756/52*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)