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Sez. 1, Ordinanza n. 14856 del 19/10/2002 (Rv. 561816 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Consiglieri regionali - Cause di incompatibilità - Lite pendente - Art. 3, primo comma, n. 4, legge n. 154 del 1981 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561816-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numero 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui, nell'individuare quale causa di incompatibilità dei consiglieri regionali l'esistenza di una lite pendente con la Regione, non prevede - a differenza di quanto stabilito per i consiglieri comunali e provinciali dall'art. 63, primo comma, numero 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (così come modificato dall'art. 3 - ter del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75) - che, quando la lite è stata promossa a seguito o in conseguenza di sentenza di condanna, tale incompatibilità si determina soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 com. 1 n. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 4 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 13 art. 3 ter CORTE COST., Legge 24/04/2002 num. 75 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)