Sez. 1, Sentenza n. 18513 del 04/12/2003 (Rv. 568641 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di consigliere comunale - Art. 63, D.Lgs. n. 267 del 2000 - Azienda consortile in forma di s.p.a. con capitale detenuto dai Comuni per l'approvvigionamento del servizio idrico - Qualità di amministratore della società - Incompatibilità con la carica di consigliere comunale del Comune socio dell'azienda - Sussistenza - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In materia di disciplina delle cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, l'art. 63, comma 1, n. 2, d.lgs. n. 267 del 2000, stabilendo che non può ricoprire detta carica colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, sia in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, sia in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, configura due distinte cause di incompatibilità; in riferimento alla prima, la previsione deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui l'eletto sia amministratore di una società il cui capitale è interamente detenuto da enti locali, tra questi quello al cui consiglio si riferisce l'elezione, poiché anche in detta ipotesi sussiste un conflitto di interessi, in quanto, in tesi, l'eletto può perseguire scopi della società, ovvero del Comune, eventualmente in contrasto tra loro (Nella specie, concernente un consigliere comunale che ricopriva la carica di consigliere di amministrazione di una azienda consortile costituita in forma di s.p.a. da più comuni consorziati per la gestione del servizio di approvvigionamento idrico, la S.C. ha ritenuto sussistente la causa di incompatibilità, sottolineando che il ricorrente, nella prima veste, avrebbe concorso alla scelta tariffaria dei vari servizi nell'interesse dell'ente locale, tra cui quello idrico, mentre nella seconda avrebbe dovuto gestire in chiave prevalentemente economica il servizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)