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Sez. U, Sentenza n. 14178 del 28/07/2004 (Rv. 576732 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Trasmissione agli eredi del debito risarcitorio - Controversie relative - Giurisdizione della Corte dei conti - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576732-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

In tema di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti ha giurisdizione anche in ordine alle controversie aventi ad oggetto la pretesa risarcitoria nei confronti degli eredi dell'autore del fatto illecito produttivo di danno erariale, a carico dei quali (giusta quanto dispone l'art. 1, comma primo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 543) viene posto, in forza di un meccanismo successorio, il debito sorto in capo al "de cuius" a condizione che il fatto illecito abbia procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento e che da quest'ultimo sia derivato un indebito arricchimento degli eredi stessi. La giurisdizione, anche in tali controversie, del giudice contabile si giustifica in considerazione sia del fatto che la Corte dei conti è il giudice naturale cui compete l'accertamento giurisdizionale del presupposto della trasmissione "jure hereditatis" dell'obbligazione risarcitoria, ossia dell'esistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della responsabilità amministrativo - contabile in capo al "de cuius", ed a cui spetta, tra l'altro, l'esercizio del potere riduttivo di cui all'art. 52, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; sia della circostanza che la pretesa erariale nei confronti degli eredi non si fonda su un fatto costitutivo autonomo, ma sul medesimo debito risarcitorio sorto in capo al "de cuius", pur essendo la successione nello stesso condizionata all'ulteriore presupposto del duplice arricchimento. (Principio espresso in fattispecie di trasmissione agli eredi del debito risarcitorio avvenuta nel corso del giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dinanzi alla Corte dei conti nei confronti del "de cuius").

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)