Sez. L, Sentenza n. 1602 del 13/02/1987 (Rv. 451015 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - LAVORATRICE MADRE AVENTE DIRITTO AI PERMESSI PER LE ORE DESTINATE ALL'ALLATTAMENTO DEL BAMBINO - DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE, RELATIVA - CONDIZIONI - CASSA INTEGRAZIONE A ZERO ORE E PER RIDUZIONE DI ORARIO - DISTINZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - LAVORATRICE MADRE AVENTE DIRITTO AI PERMESSI PER LE ORE DESTINATE ALL'ALLATTAMENTO DEL BAMBINO - DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE, RELATIVA - CONDIZIONI - CASSA INTEGRAZIONE A ZERO ORE E PER RIDUZIONE DI ORARIO - DISTINZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENZA.*
L'art. 3 del d.l. lgt. 9 novembre 1945 n. 788, nel disporre che l'integrazione salariale non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione, si riferisce necessariamente ai soli lavoratori ad orario ridotto e non anche ai lavoratori integralmente sospesi dal lavoro, essendo solo per i primi ipotizzabile un'assenza dal lavoro che non comporti retribuzione. Pertanto, in caso di lavoratrice madre che abbia diritto ai permessi previsti dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1971 per le ore destinate all'allattamento del bambino, occorre distinguere l'ipotesi della cosiddetta cassa integrazione a zero ore in cui non è in nessun caso ammissibile il godimento di tali riposi, che sospendono l'Obbligo di prestare l'attività lavorativa, essendo questa già integralmente sospesa per altre ragioni, talché alla lavoratrice spetta (solo) il trattamento di integrazione salariale riferito però all'intero orario contrattuale, e l'ipotesi della cassa integrazione per riduzione di orario, in cui i riposi suddetti sono rilevanti (e quindi devono esser concessi dal datore di lavoro) solo se coincidenti con ore lavorative talché la lavoratrice madre ha diritto alla relativa prestazione previdenziale, più favorevole del trattamento di integrazione salariale, senza però possibilità di cumularla con quest'ultima. (V 721/85, mass n 438931).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)