Sez. L, Sentenza n. 721 del 04/02/1985 (Rv. 438931 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - FESTIVITÀ NON RETRIBUITE E ASSENZE NON COMPORTANTI RETRIBUZIONE - INTEGRAZIONE ORDINARIA - DIRITTO DEI LAVORATORI AD ORARIO RIDOTTO - INSUSSISTENZA - INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - ESTENSIONE - LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO E AMMESSI A CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - EQUIPOLLENZA DELLA FREQUENZA DEI CORSI ALLA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - FESTIVITÀ NON RETRIBUITE E ASSENZE NON COMPORTANTI RETRIBUZIONE - INTEGRAZIONE ORDINARIA - DIRITTO DEI LAVORATORI AD ORARIO RIDOTTO - INSUSSISTENZA - INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - ESTENSIONE - LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO E AMMESSI A CORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - EQUIPOLLENZA DELLA FREQUENZA DEI CORSI ALLA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel disporre che l'integrazione (ordinaria) non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione, l'art. 3 del d.l. lgt. 9 novembre 1945 n. 788 - che, ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 (modificata dalla legge 8 agosto 1972 n. 464), è applicabile anche all'integrazione salariale straordinaria - necessariamente si riferisce ai soli lavoratori ad orario ridotto e non anche ai lavoratori sospesi dal lavoro, essendo solo per i primi ipotizzabile un'assenza dal lavoro che non comporti retribuzione. L'estensibilità del citato art. 3 ai lavoratori sospesi dal lavoro, e ammessi a corsi di riqualificazione professionale, non può essere sostenuta - per trarne la conseguenza della perdita del diritto all'integrazione per i giorni di mancata partecipazione a detti corsi - sulla base di una pretesa equipollenza della frequenza dei medesimi alla prestazione di attività lavorativa, atteso che l'art. 1 del decreto legge 10 giugno 1977 n. 291 (convertito in legge 8 agosto 1977 n. 501) collega la cessazione del beneficio al rifiuto di frequentare i corsi, senza prendere in considerazione l'ipotesi di singole assenze, della quale non si occupa neppure la successiva legge 9 febbraio 1979 n. 36, che ha esteso la sanzione della perdita totale del beneficio al caso (non integrato da singole o sporadiche assenze) di irregolare frequenza. (V 6220/83, mass n 430992; (V 3215/83, mass n 428118; (Conf 2945/83, mass n 427857; (Conf 7431/83, mass n 432039).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 10, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 17, Decreto Legge 10/06/1977 num. 291 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 501 CORTE COST., Legge 09/02/1979 num. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)