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Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 07/05/1975 (Rv. 375424 - 01)

GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - ACQUISITIVA - SOSPENSIONE DISPOSTA DAI DLL N 1 E N 392 DEL 1944 - EFFETTI - INTERRUZIONE DELL'USUCAPIONE - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375424-01

GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - ACQUISITIVA - SOSPENSIONE DISPOSTA DAI DLL N 1 E N 392 DEL 1944 - EFFETTI - INTERRUZIONE DELL'USUCAPIONE - COMPATIBILITA.*

In tema di usucapione, la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per ragioni belliche (stabilita dal RDL 3 gennaio 1944 n 1 e prorogata dal dllt 24 dicembre 1944 n 392), determina, in favore del titolare del diritto in cui danno si stia verificando l'usucapione, l'inefficacia dell'altrui possesso per il periodo di sospensione, ma non osta a che, nel medesimo periodo di tempo, si verifichi l'interruzione dell'usucapione, ai sensi dell'art 1167 primo comma cod civ, quando il possessore sia stato privato del possesso (anche per fatti naturali non dovuti ad attivita umana) per oltre un anno. Tale sospensione opera invece, con riferimento al secondo comma dell'art 1167, cod civ, sul termine di un anno per il promuovimento dell'Azione recuperatoria, valida ad elidere, ove sia seguita dal recupero del possesso, gli effetti dell'interruzione. (V 531/71, mass n 350218).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1167, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/01/1944 num. 1 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 24/12/1944 num. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)