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Sez. 2, Sentenza n. 531 del 03/03/1971 (Rv. 350218 - 01)

GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - USUCAPIONE - APPLICABILITA - OPPONIBILITA AL TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350218-01

GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE - USUCAPIONE - APPLICABILITA - OPPONIBILITA AL TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI.*

La sospensione del decorso dei termini di prescrizione, stabilita dal RD 3 gennaio 1944, n 1, e prorogata dal dllt 24 dicembre 1944, n 932, opera anche per il decorso dei termini di usucapione, e cio in virtu del principio generale fissato dall'art 1165 cod civ. la sospensione stessa e opponibile anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari, poiche essa non rientra tra le ipotesi considerate dall'art 2942 cod civ e richiamate dall'art 1166 cod civ per escluderne l'opponibilita a tale terzo. (V 1986'69, mass n 341192).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1166, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 24/12/1944 num. 392, Cod. Civ. art. 1165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)