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Sez. 1, Sentenza n. 1503 del 13/02/1991 (Rv. 470898 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici | Annullamento di matrimonio concordatario - Condizioni per la delibazione.
Stato
decisa il 1991-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470898-01

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio concordatario, secondo la disciplina delineata dallo Accordo con la S. Sede del 18 febbraio 1984, ratificato con legge n. 121 del 1985, ai fini della verifica attinente alla tutela del diritto di difesa, il giudice della delibazione deve accertare non solo che nel processo ecclesiastico siano stati rispettati i principi fondamentali in materia dell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 8 n. 2, lett. b) di detto Accordo, ma anche e preliminarmente che siano state osservate le norme dell'ordinamento canonico relative alla costituzione delle parti e alla dichiarazione di contumacia, secondo quanto prevedono, in via ordinaria, per la delibazione delle sentenze straniere, i nn. 2 e 3 dell'art. 797 cod. proc. civ., in quanto lo stesso art. 8 n. 2 cit. dispone, alla lettera c), che per la delibazione devono altresì ricorrere le condizioni previste dalla legislazione italiana, diverse da quelle specificamente introdotte da tale ultima norma e con queste non compatibili, tra le quali vanno inserite anche le condizioni poste dai citati nn. 2 e 3 dell'art. 797, per la cui applicazione, nel Protocollo addizionale (che è parte integrante dell'Accordo), si precisa che alla "legge del luogo", in essi richiamata, si intende sostituita la disciplina del diritto canonico. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte d'Appello aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'ordinamento italiano la mancata notificazione del decreto di citazione innanzi al giudice ecclesiastico al curatore speciale della parte convenuta, sebbene l'omissione configuri una nullità insanabile secondo il processo canonico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)