Sez. 5, Sentenza n. 22829 del 15/04/2004 Ud. (dep. 14/05/2004) Rv. 228824 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONI | Notificazione al difensore nella veste di consegnatario a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. - Validità come notificazione al difensore nella qualità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONI
La notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello che non si sia potuta effettuare nel domicilio da lui dichiarato e sia stata eseguita mediante consegna al difensore non sostituisce anche quella, autonomamente spettante a quest'ultimo al fine dell'espletamento del suo mandato e relativa all'avviso della data di udienza. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, è necessario che gli siano recapitate due copie dell'atto introduttivo del giudizio o, quanto meno, che risulti dall'attestazione dell'ufficiale notificatore che la notifica è stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio dell'imputato, in modo da consentire al difensore di sapere di essere stato informato nella duplice veste di difensore e di consegnatario dell'atto per l'impossibilità di reperire l'imputato nel domicilio dichiarato. (Nella specie si è ritenuta nulla la notificazione del decreto per il giudizio di appello eseguita al difensore dell'imputato in una sola copia e senza indicazione, nella relazione, della doppia qualità rivestita).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)