diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 19277 del 13/04/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269916 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Notificazione al difensore in proprio e ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269916-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

La notificazione ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario. (Nella fattispecie, relativa ad un decreto di citazione a giudizio in primo grado notificato al difensore di fiducia dell'imputato mediante consegna di una sola copia "nella qualità", la Corte ha ritenuto che detta locuzione - da intendersi riferita all'esecuzione della notifica ex art. 161, comma quarto, cit., poiché l'imputato si era trasferito dal domicilio dichiarato - non avesse comunque impedito anche al professionista "in proprio" di conoscere la data del processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)