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Sez. 1, Sentenza n. 32 del 05/01/1967 (Rv. 325643 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - UNICA ECCEZIONE - INTERESSE DEL GIUDICE ALLA CAUSA.*
Stato
decisa il 1967-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325643-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - MANCATA ASTENSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA - UNICA ECCEZIONE - INTERESSE DEL GIUDICE ALLA CAUSA.*

L'inosservanza, da parte del giudice, dell'Obbligo di astensione non inficia la validita della sentenza, si che il motivo di astensione, che la parte non abbia fatto valere con istanza di ricusazione, non puo essere dedotto come motivo di nullita in Sede di gravame, salvo che nella ipotesi prevista dall'art.51 n.1 cod. proc. civ.. (Conf. 322692, 1265-64-2074-64-3014-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)