Sez. 2, Sentenza n. 5920 del 13/03/1985 Ud. (dep. 15/06/1985) Rv. 169762 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - NON RILEVATA DAL GIUDICE DI APPELLO - RILEVABILITÀ IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - NON RILEVATA DAL GIUDICE DI APPELLO - RILEVABILITÀ IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello non abbia rilevato la inammissibilità dell'impugnazione proposta fuori termine ed abbia deciso nel merito, la Corte di Cassazione, investita del gravame dell'imputato, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata ed ordinare l'esecuzione di quella di primo grado, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese del giudizio di appello. (V mass n 147088; (Conf 145304 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 539, Cod. Proc. Pen. art. 540, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)