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Sez. 1, Sentenza n. 6160 del 01/02/1980 Ud. (dep. 15/05/1980) Rv. 145304 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - APPELLO - APPELLO INAMMISSIBILE NON RILEVATO DAL GIUDICE DEL MERITO - RILEVABILITA EX OFFICIO IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145304-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - APPELLO - APPELLO INAMMISSIBILE NON RILEVATO DAL GIUDICE DEL MERITO - RILEVABILITA EX OFFICIO IN CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*

Nell'ipotesi in cui il giudice di appello non abbia rilevato l'inammissibilita dell'appello proposto fuori termine ed abbia deciso nel merito, la Corte di Cassazione, anche se investita del gravame proposto dal solo imputato, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata ed ordinare l'esecuzione di quella di primo grado e deve condannare il ricorrente al pagamento anche delle spese del giudizio di appello. (Conf mass nn 140135, 128058, 120665, 116567, 114776 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 8, Cod. Proc. Pen. art. 540, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)