Sez. L, Sentenza n. 6004 del 17/11/1979 (Rv. 402708 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
A norma degli artt 429, comma terzo, cod proc civ e 150 disp att cod proc civ il giudice del merito, in Sede di liquidazione dei crediti di lavoro, deve calcolare, anche d'ufficio, la percentuale di svalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, sul capitale e sugli interessi a far tempo dalla data di maturazione di ogni singolo credito. (V 2652/78, mass n 392011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)