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Sez. L, Sentenza n. 3429 del 24/05/1980 (Rv. 407259 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CALCOLO - CRITERI - RICORSO AD UN COEFFICIENTE MEDIO DI SVALUTAZIONE - ILLEGITTIMITA - APPLICAZIONE DELLA MEDIA DEGLI INDICI DEI PREZZI SUCCESSIVAMENTE CALCOLATI DALL'ISTAT - DIVIETO - ADEGUATA INDICAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEI DIVERSI INDICI SUCCESSIVI CON RIFERIMENTO ALLA MATURAZIONE DEI SINGOLI CREDITI - OBBLIGO DEL GIUDICE - AUSILIO DI UN CONSULENTE TECNICO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407259-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CALCOLO - CRITERI - RICORSO AD UN COEFFICIENTE MEDIO DI SVALUTAZIONE - ILLEGITTIMITA - APPLICAZIONE DELLA MEDIA DEGLI INDICI DEI PREZZI SUCCESSIVAMENTE CALCOLATI DALL'ISTAT - DIVIETO - ADEGUATA INDICAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEI DIVERSI INDICI SUCCESSIVI CON RIFERIMENTO ALLA MATURAZIONE DEI SINGOLI CREDITI - OBBLIGO DEL GIUDICE - AUSILIO DI UN CONSULENTE TECNICO - AMMISSIBILITA.*

Ai fini del calcolo della svalutazione monetaria a norma dell'art 429 cod proc civ il giudice deve applicare, a norma dell'art 150 disp att cod proc civ l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria. L'inosservanza di tale norma mediante il ricorso ad un coefficiente medio di svalutazione, disancorato dall'indice suddetto, da luogo non soltanto ad un errore di calcolo, ma ad una violazione di norme di diritto, in quanto da essa deriva una inesatta realizzazione dalla fattispecie legale. Ne peraltro il giudice puo ricorrere alla media degli indici suddetti, successivamente calcolati dall'ISTAT, perche in tal modo sostituirebbe ad un calcolo analitico, specificamente previsto dalla legge in funzione di parametri trimestrali varianti nel tempo, una non prevista valutazione sintetica per tutto il periodo di tempo considerato, che non consentirebbe di controllare se il risultato economico globale sia corrispondente a quello derivante da una corretta applicazione degli indici trimestrali. Pertanto il giudice deve dare adeguato conto, allo scopo di garantire alle parti di controllare l'esattezza del risultato, dell'applicazione dei diversi indici successivi, con riferimento alla maturazione dei singoli crediti; procedendo ad analitico calcolo in funzione del tempo considerato, anche mediante l'ausilio di consulenza tecnica. (V 1271/80, mass n 404771; (V 6004/79, mass n 402708; (V 5998/79, mass n 402700; (V 5446/79, mass n 402029).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)