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Sez. L, Sentenza n. 5699 del 25/06/1997 (Rv. 505464 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali - Indennità di buonuscita - Criteri di calcolo
Stato
decisa il 1997-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505464-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Con riferimento alla disciplina dell'indennità di buonuscita per gli spedizionieri doganali prevista dall'art. 32 del D.M. 30 ottobre 1973, che, nell'ambito della regolamentazione del relativo fondo di previdenza, prevede che l'importo dell'indennità suddetta è stabilito, per ogni anno di effettiva iscrizione, in misura di due tredicesimi della pensione ordinaria minima in caso di cancellazione o radiazione dall'albo professionale prima di aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria e sempre che l'iscritto non abbia diritto alla pensione d'invalidità, il beneficio dell'indennità così calcolata (che comporta il raddoppio del trattamento ordinario) presuppone la mancata maturazione dell'iscrizione minima e quindi del requisito contributivo per l'insorgenza del diritto a pensione ordinaria sicché persegue una finalità compensativa per la contribuzione previdenziale inutilmente versata.

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1960 num. 1612 art. 16, DM Lavoro e previdenza sociale 30/10/1973 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)