Sez. L, Sentenza n. 6192 del 02/06/1995 (Rv. 492634 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - Pensione di invalidità - Diritto dell'iscritto già fruitore di pensione ordinaria - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
La pensione di invalidità a carico del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito con la legge 22 dicembre 1960 n. 1612, può essere concessa, in presenza del necessario presupposto costituito dalla assoluta inabilità lavorativa direttamente connessa all'esercizio della professione, anche all'iscritto il quale abbia già acquisito il diritto alla pensione ordinaria, attesa la espressa previsione in tal senso dell'art. 26 comma terzo del D.M. 30 ottobre 1973, recante il regolamento per la gestione e l'amministrazione del Fondo suddetto.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1960 num. 1612, DM Lavoro e previdenza sociale 30/10/1973 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)