Sez. 2, Sentenza n. 42557 del 04/07/2017 Cc. (dep. 18/09/2017) Rv. 270773 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Mancata indicazione delle specifiche ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico - Poteri di integrazione da parte del tribunale del riesame - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
L'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che non specifichi le ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, può essere integrata dall'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame, sia perché l'indicazione di tali ragioni non è prevista tra i requisiti essenziali dell'ordinanza indicati, a pena di nullità, dall'art. 292 cod. proc. pen., sia perché l'articolo 275 cod. proc. pen., nel prevedere l'onere motivazionale aggiuntivo, non indica alcuna sanzione in caso di inosservanza. (Fattispecie in cui l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere si era limitata a motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con altre misure).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 275 com. 3 n. 2, Cod. Pen. art. 275 bis, Cod. Pen. art. 292 com. 2, Cod. Pen. art. 309 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)