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Sez. 2, Sentenza n. 10150 del 24/02/2016 Cc. (dep. 11/03/2016) Rv. 266190 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Poteri di integrazione da parte del tribunale del riesame - Carenza di motivazione in ordine all' inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266190-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

Il Tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare le insufficienze motivazionali dell'ordinanza di custodia cautelare relative alla valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico atteso che l'art. 309 comma nono cod. proc. pen. non prevede quale causa di annullamento dell'ordinanza cautelare la mancanza di indicazioni sull'adeguatezza della misura. (Nella fattispecie il g.i.p. si era limitato a valutare l'inadeguatezza delle altre misure coercitive facendo riferimento all'assenza di una fissa dimora dell'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)