Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 04/03/1999 (Rv. 523809 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Acquirente di beni venduti senza fattura - Autofatturazione - Omissione - IVA relativa alla cessione - Omessa definizione ex artt. 25 e segg. D.L. n. 429/82 - Condono delle pene pecuniarie previste dall'art. 41 del d.P.R. n. 633/72 - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
L'acquirente di beni venduti senza fattura, il quale non abbia adempiuto all'obbligo di autofatturazione, con le modalità e nei termini di cui all'art. 41, comma quarto, del d.P.R. n. 633/72 (nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), e sia pertanto obbligato in solido col venditore al pagamento delle pene pecuniarie previste dallo stesso art. 41, non ha diritto al condono di tali pene pecuniarie, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516), ove l'IVA relativa alla cessione non fatturata non sia stata definita ai sensi degli articoli 25 e seguenti del citato D.L..
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)