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Sez. 1, Sentenza n. 12952 del 05/12/1992 (Rv. 479919 - 01)

Tributi (in generale) - Condono fiscale | Beni venduti senza emissione di fattura - Acquirente - Autofatturazione - Obbligo - Inosservanza - Sanzioni pecuniarie ex art. 41 d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Condono ex art. 29 D.L. n. 429 del 1982 - Applicabilità- Condizioni.
Stato
decisa il 1992-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479919-01

Tributi (in generale) - Condono fiscale

L'acquirente di beni venduti senza emissione di fattura, il quale non abbia adempiuto l'obbligo di "autofatturazione" con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 41, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (nel testo originario) e sia pertanto obbligato in solido con i venditori al pagamento delle pene pecuniarie previste dallo stesso art. 41 per la violazione dell'obbligo di fatturazione, non ha diritto al condono di dette pene pecuniarie ai sensi dell'art. 29 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982 n. 516), ove l'imposta relativa alle merci non fatturate non sia stata definita ai sensi dei precedenti articoli 25 e segg. del citato D.L., costituendo tale "definizione" - con le modalità prescritte dalla legge di condono - il necessario presupposto oggettivo per beneficiare dell'ulteriore agevolazione concessa dall'art. 29 cit. e consistente nella non applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo terzo del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 25, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)