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Sez. 6, Sentenza n. 21653 del 08/04/2026 Cc. (dep. 11/06/2026) Rv. 290201-02

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Beneficiario di protezione sussidiaria riconosciuta da altro Stato membro dell’Unione Europea - Estradizione richiesta dal Paese di origine - Previo scambio di informazioni con l’autorità dello Stato membro che ha riconosciuto la protezione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290201-02

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, non trova applicazione nei confronti del beneficiario della protezione sussidiaria, per la diversità dei presupposti che caratterizzano tale istituto, la garanzia riconosciuta al titolare dello "status" di rifugiato dall'art. 21, par. 1, direttiva 2011/95/UE, letto in combinato disposto con gli artt. 18 e 19, par. 2, CDFUE, secondo l'interpretazione offertane dalla CGUE nella sentenza 18 giugno 2024, C-352/22, che impedisce allo Stato richiesto di autorizzare l'estradizione verso il Paese di origine senza il previo scambio di informazioni con l'autorità dello Stato membro che ha riconosciuto tale status e in assenza di revoca dello stesso.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE del 2011 num. 95 art. 21, Decisione Consiglio CEE del 2013 num. 32 art. 9, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 257 art. 17, Legge 24/07/1954 num. 722 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)